Le Sezioni Unite affermano il diritto di credito del coniuge non imprenditore sui beni dell’azienda ex art. 178 c.c.

Le Sezioni Unite affermano il diritto di credito del coniuge non imprenditore sui beni dell’azienda ex art. 178 c.c.
07 Giugno 2022: Le Sezioni Unite affermano il diritto di credito del coniuge non imprenditore sui beni dell’azienda ex art. 178 c.c. 07 Giugno 2022

Il caso: Tizia conveniva in giudizio il marito, con il quale aveva costituito una società avente ad oggetto il commercio di macchine industriali. Il marito era amministratore e titolare di una quota pari al 55% dell’azienda, mentre la moglie era titolare della restante quota. In seguito, i coniugi, con sei atti differenti, acquistavano sei appezzamenti di terreno. Solo l’ultimo acquisto, per scelta delle parti, veniva ricompreso nella comunione dei beni, mentre per gli altri acquisti l’uomo risultava essere l’unico acquirente ed intestatario. 
Tizia, successivamente all’intervenuto scioglimento della comunione legale, conveniva in giudizio il marito, sostenendo di essere comproprietaria per la metà di tutti i beni, anche mobili, dell’azienda, nonché di qualsiasi altra posta patrimoniale ancora esistente all’atto dello scioglimento, oltre che delle quote della società ancora intestate al medesimo coniuge.
Quest’ultimo resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto ed eccependo il consolidato acquisto per usucapione di tutti i beni immobili dedotti in controversia, compresi quelli aziendali, e delle costruzioni su di essi insistenti.
Il Tribunale accoglieva la domanda della parte attrice, riconoscendole la proprietà del 50% degli immobili oggetto di causa, in applicazione dell’art. 178 c.c., e rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione del convenuto.
La Corte d’appello, su ricorso del marito, confermò l’applicazione dell’art. 178 c.c. e riconobbe la titolarità della moglie di un diritto di credito corrispondente al 50% del valore dei beni, tra cui l’impresa esercitata a titolo personale dal marito durante il matrimonio, mostrandosi così favorevole ad accogliere la tesi della natura obbligatoria, e non reale, del diritto del coniuge non titolare dell'azienda all'atto dello scioglimento della comunione legale.

La decisione: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dirimendo un contrasto giurisprudenziale a lungo protrattosi, che vedeva contrapporsi le opposte tesi della natura creditizia e reale della comunione de residuo, confermano il dictum della pronuncia in appello, riconoscendo natura creditizia alla comunione de residuo.

Ed affermano, pertanto, il seguente principio di diritto:

"Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data".

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